IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER IL DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Disposizioni generali 1. La Regione esercita le funzioni di controllo sugli atti delle Province, dei comuni, dei loro Consorzi ed Associazioni, delle Comunita' Montane, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli altri Enti locali nonche' degli Enti dipendenti dalla Regione di cui agli articoli 3 e 4. 2. Tutte le funzioni di controllo attribuite alla Regione dall'art. 130 della Costituzione e dalle leggi vigenti, sotto qualsiasi denominazione e forma esercitate, sono sostituite dai controlli dell'Organo regionale secondo le forme ed i modi indicati dalla presente legge.