IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
       SI INTENDE APPOSTO PER IL DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali
 
   1.  La  Regione esercita le funzioni di controllo sugli atti delle
Province, dei  comuni,  dei  loro  Consorzi  ed  Associazioni,  delle
Comunita'  Montane,  delle  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
beneficenza e degli altri Enti locali nonche' degli  Enti  dipendenti
dalla Regione di cui agli articoli 3 e 4.
   2.   Tutte  le  funzioni  di  controllo  attribuite  alla  Regione
dall'art.  130  della  Costituzione  e  dalle  leggi  vigenti,  sotto
qualsiasi  denominazione  e  forma  esercitate,  sono  sostituite dai
controlli dell'Organo regionale secondo le forme ed i  modi  indicati
dalla presente legge.